GLOSSARIO DI URBANISTICA 2COSTO DI COSTRUZIONE[1]DEFINIZIONE: “Costo di costruzione” Contributo economico, connesso al rilascio della concessione edilizia, la cui entità è ricompresa tra il cinque e il venti per cento del costo di costruzione degli edifici, come determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle regioni stesse (art. 7 L. 537/1993); è parte integrante dell'unico e più generale contributo di concessione che comprende, oltre alla quota rapportata al costo di costruzione, anche quella rapportata all'incidenza delle spese di urbanizzazione. Nei tempi immediatamente successivi all'entrata in vigore della L. 10/1977 è stata lungamente dibattuta la questione relativa alla ripetibilità del contributo in caso di mancata utilizzazione della concessione edilizia. La gran parte dei giudici amministrativi di primo grado riteneva che il contributo dovesse in ogni caso essere incamerato dall'amministrazione comunale. In senso contrario si espresse per primo il Consiglio di stato nel parere n. 1669/1981 reso al Ministero dei lavori pubblici e successivamente confermò l'orientamento in qualità di giudice di secondo grado (tra le tante, Cons. Stato, sez. V n. 374/1982). A termini dell'art. 13 della L. 47/1985 il rilascio della concessione in sanatoria comporta il pagamento del doppio del contributo rapportato al costo di costruzione (nonché del doppio degli oneri di urbanizzazione) ed il pagamento in misura pari al contributo qualora le opere abusivamente realizzate siano subordinate a concessione gratuita. Le disposizioni in ordine al condono prevedono che, oltre all'oblazione (il cui ammontare è determinato sulla base della tabella dei valori per metro quadrato allegata alla legge) il privato debba corrispondere per intero anche il contributo di concessione, ove dovuto. NOTE [1] Tratto da: http://www.verdiregionelombardia.net. |