GLOSSARIO DI URBANISTICA 2CENTRO EDIFICATO[1]· L 22-10-71 N. 865-Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. · DL 23-01-1982 N. 9-Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.(Convertito dalla L. 25/3/82, n.94.) · DL 27-06-1985 N. 312-Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.(Convertito con modificazioni dalla L.8/8/85, n.431) Definizione: “Centro Edificato” Porzione del territorio comunale già utilizzata ai fini edificatori individuata allo scopo primario di calcolare i coefficienti di aumento dell'indennità-base di espropriazione. La perimetrazione relativa deve essere effettuata con riferimento ai fabbricati esistenti, potendosi inserire i soli lotti interclusi e dovendosi escludere tutti i lotti inedificati e gli insediamenti sparsi. Il centro edificato è assai più ristretto rispetto al centro abitato; si discute se la perimetrazione possa essere ripetuta o se il comune, una volta identificatala, non possa più modificarla; in tale ultimo senso vi sono sentenze degli organi di giustizia amministrativa che paiono tuttavia discutibili, sia sotto il profilo logico che sotto quello di opportunità. Poiché l'identificazione del perimetro del centro edificato aveva la funzione di distinguere, tra le aree espropriate, quelle poste all'interno o all'esterno ai fini dell'applicazione di coefficienti moltiplicativi dell'indennità base - rapportata al valore agricolo - dopo le sentenze della Corte cost. n. 5/1980 e n. 223/1983 (che hanno dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni relative al computo dell'indennità), la perimetrazione del centro edificato ha sostanzialmente perduto ogni rilievo. Essa conserva importanza laddove singole leggi nazionali o regionali vi facciano espresso riferimento ai fini pianificatori, superando in tal modo la funzione tipica connessa alla procedura espropriativa. Così, ad esempio, l'art. 1 della L. 431/1985 - che sottopone a tutela ambientale le zone di particolare rilevanza - non si applica all'interno del perimetro del centro edificato nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali. Ne consegue che, nella fattispecie, il rilascio delle concessioni edilizie non è subordinato all'autorizzazione regionale. Si confronti, in ogni caso, anche la voce Espropriazione - Indennità. LEGISLAZIONE RICHIAMATA L 22-10-71 N. 865-Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. 18. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati. Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione. DL 23-01-1982 N. 9-Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.(Convertito dalla L. 25/3/82, n.94.) 7. Fatte salve le norme di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell'articolo 48 della legge medesima. Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 : a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere. Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 del presente decreto DL 27-06-1985 N. 312-Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.(Convertito con modificazioni dalla L.8/8/85, n.431) 1...........L'articolo che si omette, sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, aggiunge nove commi all'art. 82, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. NOTE [1] Tratto da: http://www.verdiregionelombardia.net. |