GLOSSARIO DI ECONOMIA BANCA D’ITALIA Accensione di prestiti: indica l’ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o "patrimoniali", con esclusione quindi di quelle di durata inferiore all’anno (vedi “debito fluttuante”). In sede previsionale l’"accensione di prestiti" coincide con il ricorso al mercato, così come quest'ultimo viene definito dall'ultimo comma dell’articolo 6 della legge n. 468 del 1978 (vedi "ricorso al mercato"). Nello stato di previsione dell’entrata è costituito, nell’ambito del centro di responsabilità Amministrazione centrale del tesoro, dalle unità previsionali di base “Emissione titoli di Stato” e “Contrazione mutui ed altre emissioni”. Accertamento: l’articolo 222 del regolamento di contabilità di Stato lo definisce come l’operazione giuridico-contabile con cui l’Amministrazione appura la ragione del credito, la persona debitrice ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio. Costituisce la prima fase del procedimento di acquisizione delle entrate. Acquisizione netta di attività finanziarie: è uno dei saldi che appare nei conti consolidati di cassa del settore statale e del settore pubblico allargato. Esso riguarda le partite finanziarie (parte-cipazioni azionarie e conferimenti, concessioni e rimborsi di crediti e variazioni dei depositi bancari) e misura l’eccedenza delle erogazioni rispetto agli incassi: è l’indicatore del ruolo svolto dallo Stato, o più in generale dall’operatore pubblico, come intermediario finanziario. Adeguamento del fabbisogno: rappresenta uno dei fattori che determinano le previsioni e/o le variazioni alle previsioni di spesa (gli altri fattori sono: quelli "legislativi" e gli "oneri inderogabili"). Si basa su statuizioni generiche delle leggi di spesa relative ad Amministrazioni statali, o attributive loro di nuove funzioni, e riguarda, in genere, l'adeguamento delle dotazioni finanziarie necessarie per il loro funzionamento. Tali statuizioni stabiliscono la tipologia della spesa da considerare in bilancio, pur indicando, incidentalmente, anche il “quantum”, il quale può essere variato senza ricorrere ad una successiva disposizione legislativa. Le spese per adeguamento del fabbisogno rappresentano la fascia degli oneri sulla quale può esercitarsi una certa discrezionalità, derivando essa da valutazioni delle Amministrazioni. Allegati agli stati di previsione: espongono elementi esplicativi delle previsioni o dettagli di stanziamenti e, come tali, esistono solo nel progetto di bilancio non avendo rilevanza legislativa. Gli allegati principali e comuni per tutti gli stati di previsione sono: a) allegato per capitoli: espone le unità previsionali di base ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione; b) prospetto con l’indicazione delle quote giuridicamente vincolate delle unità previsionali di base; c) nomenclatore degli atti - centro di responsabilità/capitolo/legge; d) allegati per codici economici e funzionali; e) allegati per le spese fisse del personale. Altre spese in c/capitale: aggregato residuale delle spese in c/capitale che non è possibile classificare alla stregua di investimenti. Le relative unità previsionali di base esprimono la finalità di spesa. Amministrazioni autonome: (ex aziende autonome) sono vere e proprie articolazioni dell’Amministra-zione statale - e, come tali, non dotate di personalità giuridica - alle quali è stata conferita piena autonomia gestionale in considerazione della peculiare natura delle attività che devono svolgere; i loro bilanci formano un tutt’uno con il bilancio dello Stato cui sono allegati (vedi "Appendici del Bilancio"). Amministrazione pubblica: comprende tutte le unità istituzionali che a titolo di funzione principale producono servizi non destinabili alla vendita per la collettività, ovvero operano una redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese, e le cui risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori. E’ questo il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica (vedi Procedura di controllo dei disavanzi eccessivi). Si suddivide in tre principali sottosettori: - Amministrazione centrale; - Amministrazioni locali; - Enti di previdenza. Analisi dei costi e dei rendimenti: metodologia di supporto decisionale e gestionale fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà un grande rilievo ai risultati da raggiungere in funzione dei quali vengono assegnate le risorse necessarie, organizzate le strutture impegnate nel loro raggiungimento e definiti i servizi, come insieme delle attività poste in essere dalla struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Annessi: si tratta dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - relativi all’anno precedente quello in corso al momento della presentazione del bilancio - che vengono allegati agli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri vigilanti (articolo 19 legge n. 468 del 1978). Anno finanziario: coincide con l’anno solare e rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato (articolo 1 della legge n. 468 del 1978). Anticipazioni: costituiscono, insieme con le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, le cosiddette operazioni finanziarie (vedi acquisizione netta di attività finanziarie). Nella classificazione economica del bilancio le anticipazioni sono collocate tra le spese in conto capitale e distinte in anticipazioni per finalità produttive e per finalità non produttive. Queste ultime sono quelle per le quali non è dato individuare una destinazione immediata e diretta a scopi di produzione o di investimento. Appendici del bilancio: sono i bilanci di altre Amministrazioni, allegati agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri: si tratta di elementi costitutivi del bilancio e, come tali, hanno rilevanza legislativa (articolo 2 della legge n. 468 del 1978). Le Amministrazioni autonome dello Stato sono le seguenti (tra parentesi lo stato di previsione cui sono allegati i relativi bilanci): - Monopoli (Finanze); - Archivi notarili (Grazia e giustizia); - Istituto agronomico per l’oltremare (Affari esteri); - Fondo edifici di culto (Interno). Assestamento di bilancio: disegno di legge da presentare al Parlamento entro il 30 giugno da parte del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine di adeguare gli stanziamenti del bilancio in relazione: - alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente; - alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel corso della gestione svolta, ivi comprese quelle connesse con mutamenti del quadro congiunturale e/o degli orientamenti della politica economica governativa. Asta: è il sistema con il quale sono collocati tutti i titoli di Stato emessi sul mercato interno. L’asta può essere marginale o competitiva. Nel primo caso, le richieste dei partecipanti all’asta vengono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo, a partire da quella avanzata al prezzo più elevato, fino ad esaurimento dell’offerta. L’assegnazione viene effettuata ad un unico prezzo, il cosiddetto "prezzo marginale", costituito da quello meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti all’asta rimasti aggiudicatari. Se l’ammontare complessivo delle domande presentate al prezzo marginale porta a superare il quantitativo offerto, viene operato un riparto pro-quota fra gli operatori che hanno fatto richieste a tale prezzo. Questa modalità di asta è applicata per tutti i titoli a medio-lungo termine. Nell’asta competitiva i titoli vengono assegnati al prezzo offerto da ciascun partecipante, sempre soddisfacendo le richieste in ordine decrescente di prezzo. In questo caso l’eventuale riparto si applica alle domande avanzate al prezzo minimo fra quelli rimasti aggiudicatari. Anche le aste di riacquisto di titoli di Stato, effettuate utilizzando le disponibilità del Fondo per l’ammortamento (vedi Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato), si svolgono con il metodo dell’asta competitiva, ma, non essendoci quantitativi predefiniti, non si dà luogo a riparti. Autorizzazioni di competenza e di cassa: si riferiscono alle dotazioni finanziarie delle singole unità previsionali di base in cui si articola il bilancio. Una volta approvato il bilancio da parte del Parlamento, con decreto del Ministro del tesoro le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; conseguentemente le autorizzazioni di competenza e di cassa di ciascun capitolo costituiscono il limite massimo entro il quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa, che ha in gestione i capitoli, può rispettivamente impegnare e pagare. L’autorizzazione di cassa, in particolare, è utilizzabile senza distinzione per operazioni in conto competenza ed in conto residui (legge n. 468 del 1978, articolo 2). Avanzo e disavanzo complessivo: è il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa complessive (vedi operazioni comples-sive). Tale risultato differenziale viene denominato "saldo di esecuzione del bilancio" nel conto riassuntivo del Tesoro, pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. Avanzo primario: risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi. Se positivo dà luogo all’avanzo primario, se negativo al disavanzo primario. Base monetaria: è costituita dalla moneta legale (circolante) e dalle attività trasfor-mabili con immediatezza e senza costo in moneta legale. Essa è il principale strumento di controllo del credito, poiché una sua variazione produce nel credito una variazione di segno uguale e di ammontare multiplo. In Italia risulta attualmente costituita: - dalle passività della Banca d’Italia (moneta legale e depositi di Aziende di credito e di privati); - dal margine disponibile nei conti di anticipazione delle Aziende di credito presso la Banca d’Italia (margine utilizzabile mediante ritiro di contante); - dalle passività a vista del Tesoro liberamente trasformabili in moneta legale (soprattutto depositi presso il Tesoro e la Cassa DD.PP. e depositi postali); - dalle disponibilità in valuta liberamente convertibili in moneta legale. I canali di formazione della base monetaria sono essenzialmente: Estero; Tesoro; Aziende di credito; altri settori. I canali di utilizzo sono invece due: il pubblico (famiglie e imprese) e le aziende di credito. Bilancio: nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l’attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio: - sia nella fase di diritto, vale a dire dell’accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza"); - sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa"). Bilancio pluriennale: è un bilancio previsionale nel quale si evidenzia, solo in termini di competenza, la spesa, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e si riferisce a periodi non inferiori a 3 anni. Per il primo anno le previsioni coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione, il che comporta il suo aggiornamento annuale e la sua adozione con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale. Tale bilancio, per ciascuno degli anni considerati, indica il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato e non comporta autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese. B.O.T. (Buoni Ordinari del Tesoro): titoli fruttiferi al portatore, con scadenza fino a dodici mesi, emessi dal Tesoro per fronteggiare transitorie esigenze di cassa. Il limite massimo di circolazione e l'ammontare massimo delle nuove emissioni sono stabiliti annualmente dal Parlamento con la legge di approvazione del bilancio. Tali titoli concorrono alla formazione del debito fluttuante (vedi debito fluttuante). I relativi interessi gravano sul bilancio alla scadenza dei titoli, mentre incidono sulla Tesoreria all'atto dell'emissione degli stessi: sotto quest'ultimo aspetto, tali interessi determinano un credito della Tesoreria nei confronti del bilancio, che si estingue al momento del rimborso con il pagamento degli interessi a carico del bilancio medesimo (vedi "crediti di tesoreria"). Il collocamento dei B.O.T. avviene mediante asta competitiva (vedi "Asta"). B.T.P. (Buoni Poliennali del Tesoro): titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, a tasso fisso e cedola semestrale. Attualmente vengono emessi con durata di 3, 5, 10 e 30 anni, ma in passato sono state effettuate emissioni anche di titoli biennali, quadriennali e novennali. Capitolo: unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa. Capitolo aggiunto: capitolo di entrata o di uscita istituito con provvedimento amministrativo nel corso della gestione per registrare i residui formatisi nella gestione precedente in relazione ad un oggetto per il quale non esistano i corrispondenti capitoli nel bilancio in gestione. Categoria: è un'aggregazione di più capitoli aventi natura economica omogenea. Per l'entrata le categorie sono raggrup-pamenti di capitoli riferentisi a cespiti aventi "natura" simile. Esse sono complessivamente pari a 15, di cui 5 del Titolo I, 7 del Titolo II e 3 del titolo III. Quelle relative ai primi due titoli realizzano una classificazione di tipo “giuridico-finanziaria”, mentre quelle relative alla terza realizzano una classificazione “finanziaria-patrimoniale”. Per la spesa le categorie sono presentate in un quadro contabile allegato allo stato di previsione del Ministero del Tesoro, al fine di una classificazione economica (articolo 6, legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997). C.C.T. (Certificati di Credito del Tesoro): titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, emessi dal Tesoro per finanziare esigenze di bilancio. Fanno parte di questa famiglia di titoli: - i C.C.T. a tasso variabile, indicizzati al rendimento dei B.O.T., annuale o semestrale a seconda che siano stati emessi prima o dopo il 1° gennaio 1995; - i C.C.T. a tasso fisso, emessi principalmente per il ripianamento dei debiti pregressi del settore pubblico; - i C.T.E. (vedi voce); - i C.T.R. (vedi voce); - i C.T.S. (vedi voce); - i C.T.O. (vedi voce); - i C.T.Z. (vedi voce). Centro di costo: è un’unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall’unità organizzativa nell’arco temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi di costo, prefissati in sede preventiva, sono stati conseguiti. Centro di responsabilità amministrativa: è l’ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento. Circolazione di Stato: è costituita dalla moneta e dai biglietti di Stato emessi, al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione. Classificazione amministrativa: è uno degli aspetti di rappresentazione della spesa nel bilancio dello Stato. L’ultima legge di riforma del bilancio lascia inalterata l’esposizione e la ripartizione per stati di previsione dell’entrata e della spesa, ma introduce, in luogo delle Rubriche, i centri di responsabilità come punti di riferimento per la gestione delle risorse assegnate e come unità previsionali di base di primo livello. Classificazione economica: aggregazione delle spese, secondo l’analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997). Classificazione funzionale: aggregazione delle spese in base all’analisi fino al terzo livello della finalità della spesa. In prospettiva la classificazione funzionale potrebbe coincidere con quella per funzioni-obiettivo (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997). Consumi pubblici: è un aggregato costituito dalle seguenti categorie di spesa corrente: organi costituzionali, personale in servizio ed in quiescenza, acquisto di beni e servizi, ammortamenti. Tale aggregato in contabilità nazionale misura, in mancanza di un più idoneo sistema di rilevazione diretta, l'entità dei beni e servizi prodotti dallo Stato e destinati al consumo. Contabilità speciali: conti aperti, previa autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, presso le Sezioni provinciali di Tesoreria per ricevere i versamenti fatti da Amministrazioni o funzionari statali, nonché da Enti ed organismi pubblici, per costituire le disponibilità di cui poter disporre mediante ordini di pagamento. Esse sono state anche aperte in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 119 del 1981, che ha fissato limiti per il mantenimento da parte degli enti pubblici di disponibilità liquide presso le banche (vedi "rientro depositi bancari"). Conti correnti di Tesoreria: sono istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e ne possono essere titolari Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonché Enti ed organismi pubblici ed Istituti ed Aziende di credito. Previa costituzione su detti conti delle relative disponibilità, i titolari degli stessi possono ordinare alle Sezioni provinciali di Tesoreria di effettuare pagamenti per loro conto (articolo 576 Regolamento contabilità di Stato). Conti della finanza pubblica: in tale dizione si comprendono (articoli da 25 a 30 della legge n. 468 del 1978): - i bilanci degli enti che costituiscono il settore pubblico (vedi "Settore pubblico"); - i conti di cassa che i predetti enti sono tenuti ad elaborare, con cadenza trimestrale e sulla base di appositi prospetti, ai fini della formulazione ed eventuale revisione della stima annua del fabbisogno del settore pubblico e dell’evidenziazione dei relativi risultati trimestrali; - i conti consolidati di cassa degli stessi enti e quelli consolidati relativi al settore statale ed al settore pubblico (vedi “Relazione di cassa”). Conti consolidati dei settori "statale" e "pubblico": sono conti che, con riferimento alla gestione di cassa, consolidano le operazioni di bilancio degli enti che costituiscono i settori cui sono intestati (vedi "Settore statale" e "Settore pubblico allargato"). Essi vengono redatti dal Tesoro (articolo 30 della legge n. 468 del 1978) per essere inseriti nella Relazione trimestrale di cassa (vedi “Relazione di cassa”), nei documenti previsionali (ad esempio, Documento di programmazione economico-finanziaria) e di consuntivo (ad esempio, Relazione generale sulla situazione economica del Paese). Essi danno una visione unitaria degli effetti dell'azione pubblica - program-mata o eseguita - sull’evoluzione delle componenti sia reali che finanziarie del sistema economico, con riferimento anche alla necessità di controllo della liquidità. Conti pubblici consolidati: essi possono essere di competenza e di cassa a seconda che riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali, rispettivamente di compe-tenza e di cassa, di due o più enti ed organismi pubblici che possono essere legati da reciproci rapporti debitori e/o creditori che, per effetto del consolidamento, vengono in tali conti eliminati. Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche: è redatto annualmente a consuntivo dall'ISTAT ed in sede previsionale dall’ISCO, al fine di conoscere l'impatto delle operazioni dell’operatore pubblico sulla evoluzione del prodotto interno lordo e di talune sue componenti. Ha come area di riferimento gli enti che producono servizi non destinati alla vendita. Esso riflette le operazioni gestionali di tali enti - con esclusione di quelle finanziarie - sulla scorta del criterio della competenza economica ed in termini di contabilità nazionale (vedi "Amministrazione pubblica"). Conto consolidato del settore pubblico: è un conto consuntivo di cassa annuale elaborato dalla Banca d'Italia e pubblicato dalla stessa in vari documenti ufficiali (ad esempio, nella Relazione Annuale). Conto del bilancio: costituisce la prima parte del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce) in cui si dà conto delle risultanze della gestione finanziaria dell’esercizio, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). Conto del patrimonio: costituisce la Parte II del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce) in cui si riassumono e si dimostrano le attività e passività finanziarie e patrimoniali, nonché i punti di concordanza con il conto del bilancio. Fra i documenti che lo corredano, di rilievo il conto del Tesoriere centrale ed il conto dell’Istituto bancario che svolge il servizio di Tesoreria provinciale (vedi "Conto del Tesoriere centrale" e "Conto del Tesoriere provinciale") (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). Conto del Tesoriere centrale: illustra le operazioni di incasso e di pagamento del bilancio e quelle concernenti i debiti e crediti di Tesoreria effettuate dalla Tesoreria centrale (articoli 630 e successivi del Regolamento di contabilità). Ha la natura di "conto giudiziale" e deve essere reso dal Tesoriere Centrale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento alla Direzione generale del Tesoro, per essere trasmesso alla Corte dei conti. Tale conto viene peraltro accluso al conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). Conto del Tesoriere provinciale: è analogo al Conto del Tesoriere centrale (vedi tale voce), ma è reso dalla Banca d’Italia, cui è affidato il servizio di Tesoreria provinciale, ed illustra e certifica le operazioni (di bilancio e di Tesoreria) effettuate dalle Sezioni di Tesoreria provinciali (articoli 631 e successivi del regolamento di contabilità). Anch'esso deve essere allegato al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria: è il nuovo conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria (legge 26.11.1993, n. 483). Le disponibilità liquide iniziali di tale conto sono state reperite attraverso un’apposita emissione di titoli di Stato, per un importo nominale di 31.000 miliardi di lire e un netto ricavo di 30.670 miliardi, collocati a prezzi di mercato presso la Banca d’Italia. Il conto di disponibilità sostituisce il soppresso "conto corrente per il servizio di Tesoreria Provinciale" ma, a differenza di quest’ultimo, in ottemperanza all’art. 104 del Trattato di Maastricht (vedi voce), non può mai presentare un saldo negativo. Se ciò dovesse accadere, la Banca d’Italia sospenderebbe immediatamente tutti i pagamenti. Di norma il saldo a fine mese del conto non deve risultare inferiore a 30.000 miliardi di lire; se tale saldo dovesse, per tre mesi consecutivi, registrare un valore inferiore a tale limite, il Ministro del Tesoro dovrebbe riferire al Parlamento sulle cause dell’insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi. Se il saldo di fine mese dovesse risultare inferiore ai 15.000 miliardi, il Ministro dovrebbe, entro il giorno 5 del mese successivo, inviare una relazione scritta al Parlamento, sempre indicando cause ed eventuali rimedi da adottare. Conto riassuntivo del Tesoro: è il documento che - pubblicato come supplemento alla Gazzetta Ufficiale (articolo 609 del Regolamento di contabilità) - dà conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate nel periodo, vale a dire: - degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per competenza e residui ed analizzati anche secondo le principali classificazioni di bilancio; - dei debiti e crediti di Tesoreria (vedi tali voci). Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro (vedi le relative voci). Riporta inoltre in appendice le situazioni del "bilancio di competenza" (aggiornamento delle previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli impegni), della Banca d’Italia e, trimestralmente, del debito pubblico. Copertura finanziaria: disponibilità necessarie a finanziare, a seguito di iniziative legislative, nuove o maggiori spese, oppure minori entrate da iscrivere in bilancio (articolo 81, quarto comma, della Costituzione) (vedi "Bilancio pluriennale"). Crediti dei fornitori: riguardano forniture di beni e servizi ad Enti del settore pubblico allargato eseguite ma non pagate; tali partite talvolta vengono considerate nel calcolo dei fabbisogni del settore statale e pubblico allargato, quali elementi diminutivi degli stessi, allorquando tali fabbisogni devono essere utilizzati ai fini della valutazione della quota dell'espansione del credito totale interno assorbita dall'operatore pubblico. Crediti di Tesoreria: sono operazioni riportate in un conto apposito del Conto riassuntivo del Tesoro e consistono in pagamenti che la Tesoreria effettua per conto del bilancio e per l'espletamento di altri compiti di pertinenza della Tesoreria. Tali operazioni sostanzialmente riguardano: - gli interessi sui B.O.T. fino al momento della scadenza; - il servizio del Portafoglio; - i sospesi di Tesoreria; - le sovvenzioni all'Azienda postale; - il saldo, a credito del Tesoro, del conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale. (Per ciascuna di tali operazioni si veda l’apposita voce). Credito totale interno: è pari alla sommatoria: - degli impieghi delle Aziende di credito (in lire ed in valuta) e degli Istituti di credito speciale; - delle emissioni di obbligazioni da parte delle imprese private e degli Enti territoriali; - del fabbisogno complessivo interno del settore statale decurtato dei finanziamenti netti del Tesoro alle istituzioni creditizie. L'espansione annuale o infrannuale di tale aggregato costituisce uno dei possibili obiettivi intermedi della politica monetaria, funzionale al perseguimento degli obiettivi finali della stessa (equilibri interni ed esterni, sviluppo del reddito, ecc. ). Criteri di convergenza (indicatori dei): sono i parametri che misurano il rispetto dei criteri di convergenza stabiliti dal protocollo allegato al Trattato di Maastricht. Essi sono i seguenti: - il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato; - il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Può non essere soddisfatto a condizione che detto rapporto si riduca in misura sufficiente e non avvicini al suddetto valore con ritmo adeguato; - il tasso medio d’inflazione (non può superare di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che, nell’anno anteriore a quello in esame, hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi); - la stabilità del tasso di cambio, nell’ambito dei normali margini di fluttuazione stabiliti dallo SME; - il tasso d’interesse nominale a lungo termine (non deve eccedere di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi). Crowding out: con tale termine si indica l’effetto di spiazzamento che il settore privato subisce, ad espansione di credito totale interno invariata, allorquando il fabbisogno pubblico (al netto dei finanziamenti dello stesso alle imprese) si attesta su livelli superiori a quelli programmati (vedi "Credito totale interno"). C.T.E. (Certificati del Tesoro in E.C.U.): sono titoli espressi in European currency unit a medio e lungo termine (3-8 anni) ed a tasso fisso, emessi sul mercato interno. C.T.O. (Certificati del Tesoro con Opzione): sono titoli a tasso fisso che danno facoltà al portatore di chiedere il rimborso anticipato alla metà della vita del titolo; l’ultima emissione di questi titoli risale al mese di maggio 1992. C.T.R. (Certificati del Tesoro Reali): sono titoli a lungo termine a tasso fisso il cui valore nominale si rivaluta annualmente in base alle variazioni del deflatore del P.I.L. al costo dei fattori. C.T.S. (Certificati del Tesoro a Sconto): sono titoli la cui remunerazione è distribuita tra un significativo scarto di emissione, derivante da un prezzo d’emissione sotto la pari, e una cedola variabile annua, indicizzata al rendimento dei B.O.T. a 12 mesi. Ne sono state effettuate solo quattro emissioni, tutte ormai scadute, nel corso del 1987. C.T.Z. (Certificati del Tesoro Zero Coupon): sono titoli di medio termine (18-24 mesi) privi di cedole, con remunerazione interamente costituita dallo scarto di emissione. Tale scarto viene contabilizzato come interesse alla scadenza del titolo. Debiti di Tesoreria: sono, come i crediti di tesoreria, operazioni riportate in un Conto Riassuntivo del Tesoro e rappresentano disponibilità di fondi costituite a vario titolo presso la tesoreria dello Stato e che si concretano nei seguenti comparti: - debito fluttuante; - servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali; - servizio dei depositi e dei vaglia. (Per ciascuna di tali operazioni si veda l’apposita voce). Debito fluttuante: è il complesso delle operazioni comprese fra i "debiti di Tesoreria" per il finanziamento a breve del fabbisogno del settore statale (vedi "debiti di Tesoreria"). A formare il debito fluttuante concorrono le operazioni relative: - ai buoni ordinari del Tesoro (BOT); - ai conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti, l’INPDAP ed altri Istituti finanziari. (Per ciascuna di tali operazioni si veda l’apposita voce). Debito patrimoniale: è la forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del Tesoro (vedi "fabbisogno del settore statale"). Esso comprende i debiti pubblici (consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro, debiti esteri) e gli "altri debiti" (come mutui obbligazionari con il CREDIOP e la Cassa Depositi e Prestiti). Debito pubblico: con tale termine (senza ulteriori specificazioni) si intende la consistenza del debito del settore pubblico, incluso il debito fluttuante (e gli altri debiti a breve) e l’indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi. Secondo il Trattato di Maastricht per Debito pubblico si intende il debito lordo consolidato della P.A. (Lordo significa al lordo delle attività del settore. Consolidato significa che sono state annullate le poste di debito e credito reciproche tra gli enti all’interno della P.A.). Depositi di Tesoreria: rappresentano una delle operazioni ricomprese tra i "debiti di Tesoreria". Possono essere "provvisori", se effettuati dai concorrenti alle aste, oppure "definitivi" se costituiti per conto della Cassa Depositi e Prestiti (articoli 592 e seguenti del Regolamento di contabilità). Devoluzione di quote di entrate erariali: forme di finanziamento dei bilanci di taluni enti, anche territoriali, effettuate dallo Stato a seguito della centralizzazione impositiva disposta con la riforma tributaria del 1973, ovvero per espressa disposizione di legge. Disavanzo: termine con il quale si designa un saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno (vedi voce), se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento netto (vedi voce). Per quanto riguarda il parametro previsto dal Trattato di Maastricht, per disavanzo pubblico si intende l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (vedi Amministra-zione Pubblica). Disavanzo primario: risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi. Se negativo dà luogo al disavanzo primario, se positivo all’avanzo primario. Domanda aggregata: termine di contabilità nazionale che definisce il complesso dei consumi e degli investimenti. Domanda globale interna: aggregato di contabilità nazionale che misura la quantità di beni e servizi richiesti dai vari operatori economici operanti sul territorio nazionale. Eccedenze di spesa: si verificano - per la tipicità del meccanismo di esecuzione - su capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio allorquando gli impegni o i pagamenti superano lo stanziamento previsto. Esse sono formalmente riconosciute in sede di parificazione del conto del bilancio da parte della Corte dei conti e possono essere regolarizzate dal Parlamento con la legge che approva il rendiconto generale dello Stato. Economie di spesa: quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a fine esercizio non risultano impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi successivi. Elenchi: sono allegati a taluni stati di previsione della spesa e definiscono gli elementi per l'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione. Di particolare importanza sono gli elenchi che corredano lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro (fra essi, si ricordano quelli: per le "spese obbligatorie"; per le "spese impreviste"; per "oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", cosiddetti "fondi globali o speciali"). Gli elenchi sono approvati con appositi articoli della legge di bilancio. Enti pubblici non economici: costituiscono uno dei sottosettori in cui si articola il settore pubblico, ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 468 del 1978, sono individuati con D.P.C.M.. Entrate complessive: sono le entrate finali maggiorate delle risorse reperite tramite accensioni di prestiti a medio e lungo termine (vedi "entrate finali" ed "accensioni di prestiti"). Entrate correnti: sostanzialmente coincidono con quelle iscritte ai primi due titoli dello stato di previsione dell'Entrata (titolo I: "Entrate tributarie", titolo II: "Entrate extratributarie") (vedi "risparmio pub-blico"). Entrate finali: rappresentano la sommatoria dei primi tre titoli delle entrate di bilancio (entrate tributarie, extratributarie e per alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti). Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite (o da acquisire) al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali. Si definiscono, per contro, "strumentali" o di finanziamento le operazioni di accensione di prestiti (titolo IV) (vedi "saldo netto da finanziare"). Entrate finali nette: sono le entrate finali depurate di quelle per la riscossione di crediti (vale a dire dell'ammontare della categoria XV, che individua le risorse provenienti allo Stato dalla sua attività di intermediazione finanziaria) (vedi "indebitamento netto"). Erogazioni del settore statale: rappresentano i pagamenti risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce). Esercizio finanziario: complesso delle operazioni di gestione del bilancio - vale a dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa - svolte nell'anno finanziario. Esercizio provvisorio: periodo massimo di quattro mesi, autorizzato per legge, nel corso del quale ha luogo la gestione del bilancio non ancora approvato dal Parlamento. La legge autorizzativa del regime provvisorio stabilisce che la gestione si svolga per dodicesimi delle somme stanziate nel progetto di bilancio presentato al Parlamento (articolo 16 legge n. 468 del 1978). Fabbisogno: è uno dei risultati differenziali espressi dai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato e misura l’eccedenza delle erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti, in conto capitale e finanziarie. (Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cosiddetta "disponibilità"). Corrispon-de anche alla differenza tra le accensioni e i rimborsi di prestiti e, di norma, coincide con il limite delle emissioni nette riportato nel bilancio di previsione. Esso esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto si propone (previsioni) o ha dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale (a breve e medio-lungo termine) ed estero. Fabbisogno complessivo: è il fabbisogno (vedi tale voce) aumentato delle regolazioni debitorie pregresse effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti di soggetti esterni al settore intestatario del conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori. Corrisponde, per le operazioni di cassa del bilancio (che non tengono conto del credito dei fornitori), al "saldo netto da finanziare" (vedi tale voce). Fabbisogno complessivo interno: è il fabbisogno complessivo decurtato dell’ammontare dei prestiti esteri. Esprime la misura del fabbisogno che concorre a determinare l'espansione del "credito totale interno" (vedi tale voce). Fabbisogno del Settore statale (o del Tesoro): risulta dal consolidamento delle operazioni gestionali di cassa del bilancio con le operazioni di Tesoreria (vedi "saldo netto da finanziare"). Fabbisogno tendenziale: è il fabbisogno riferito ai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato, allorquando questi conti sono costruiti - anziché su operazioni previsionali di bilancio - sulla scorta di ipotesi di evoluzione tendenziale delle macrovariabili rilevanti. Fattori legislativi: rappresentano una voce per le determinazioni delle previsioni di spesa e/o le loro variazioni; le spese derivanti da tali fattori hanno carattere assolutamente "rigido", in quanto quantificate per ciascun esercizio dalla relativa legge istitutiva. Finalità: rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato deve perseguire, ovvero i compiti che lo Stato si impegna ad assolvere nei confronti dei cittadini. Fiscal drag: fenomeno conseguente alla progres-sività delle imposte sui redditi in un contesto inflazionistico. Quando i redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione, sono colpiti da aliquota fiscale più elevata. Ciò comporta un aumento reale del prelievo nella misura in cui l'imposta cresce in modo più che proporzionale rispetto all’adeguamento nominale dei redditi all'inflazione. Fiscalizzazione contributiva: assunzione a carico del bilancio di parte degli oneri contributivi (previdenziali o di malattia) gravanti sui datori di lavoro o sui lavoratori. Fondi a disposizione: tali fondi, iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell’interno e della difesa, rispettivamente ai sensi della legge n. 1001 del 1969 e del regio decreto n. 263 del 1928 e della legge n. 1958 del 1932, sono destinati a sopperire ad eventuali deficienze finanziarie relative alla Polizia di Stato, alle Forze Armate ed ai servizi dell'Arma dei Carabinieri. Fondi di anticipazione: sono iscritti - in forza di specifiche autorizzazioni legislative - negli stati di previsione della spesa quali, ad esempio: - del Ministero della difesa (regio decreto n. 263 del 1928 e legge n. 1958 del 1932), per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispettato alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti nonché al fondo scorta per le navi, per i corpi, gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare. A fine anno tali fondi vengono chiusi mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato; - del Ministero dell'interno (leggi n. 451 del 1959 e n. 968 del 1969, come modificata dal D.L. n. 361 del 1995, convertito in legge n. 437 del 1995, art. 4), per provvedere alle momentanee deficienze di fondi dei reparti ed uffici della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi della protezione civile. Fondi di riserva: somme iscritte su appositi capitoli per fronteggiare gli oneri scaturenti dall’esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione (vedi "Elenchi"). Essi possono essere: - "generali", in quanto utilizzabili per le esigenze di tutte le Amministrazioni, e trovano iscrizione su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale; fondo per le spese impreviste: rispettivamente articoli 7, 8 e 9 della legge n. 468 del 1978); - "di cassa"; - "particolari", in quanto operanti nell’ambito di una sola Amministrazione, e trovano iscrizione in unità previsionale di base del relativo stato di previsione ("fondi a disposizione"; "fondi anticipazioni", ecc.). Fondi globali o speciali: somme iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati dal Parlamento nell’esercizio cui si riferiscono o, comunque, entro il successivo. Tali fondi possono essere al massimo in numero di tre: uno per le spese correnti, uno per le spese in conto capitale ed uno per il rimborso di prestiti. A ciascuno di essi corrisponde un elenco (vedi tale voce) che specifica i singoli progetti legislativi, e relativi oneri, cui il fondo fa da copertura. L'ammontare di ciascuno di tali fondi, e la loro specificazione, sono determinati dalla legge finanziaria. Fondo di cassa: è costituito dall'insieme delle giacenze esistenti ad una certa data presso i contabili dello Stato (Banca d'Italia, quale titolare del servizio di Tesoreria provinciale, Tesoriere centrale dello Stato, Cassiere speciale biglietti e monete, Contabile del Portafoglio). Figura mensilmente nella "situazione del Tesoro" (vedi tale voce). Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa: è un fondo di riserva che ogni anno deve essere determinato e iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per provvedere ad eventuali deficienze che possono manifestarsi nelle dotazioni di cassa. Detto fondo è stato introdotto con l’articolo 8 della legge n. 94 del 1997. Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato: è un fondo istituito con la legge 27.10.1993 n. 432, destinato alla riduzione dello stock dei titoli di Stato e, con la modifica introdotta dalla legge 23.12.1996 n. 662, anche all’acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società di cui il Tesoro è azionista unico, al fine di agevolarne la dismissione. Le risorse che lo alimentano sono principalmente costituite dai proventi delle dismissioni di partecipazioni delle società detenute dal Tesoro. Il Fondo è amministrato direttamente dal Ministro del Tesoro, coadiuvato da un Comitato Consultivo. Il Ministro del Tesoro presenta al Parlamento una relazione annuale sull’amministrazione del Fondo in allegato al conto consuntivo. Per tenere distinte le somme affluite al Fondo che non possono essere utilizzate a copertura del fabbisogno, dal complesso degli importi depositati sul conto di disponibilità del Tesoro, a partire dal 1996, è stato istituito un conto separato presso la Banca d’Italia denominato "Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato", remunerato nella stessa misura del conto disponibilità. Gli interessi maturati sulle giacenze di tale conto vengono, con cadenza semestrale, accreditati direttamente sul conto medesimo il primo giorno del mese successivo alla chiusura del semestre di riferimento (1° gennaio e 1° luglio), concorrendo ad alimentare le disponibilità del Fondo medesimo. Fondo sanitario nazionale: l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha previsto la costituzione di un fondo destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale il cui importo è stanziato in due distinti capitoli a seconda che si tratti di spesa della parte corrente (stato di previsione del Tesoro) o della parte in conto capitale (stato di previsione del Bilancio e Programmazione economica). Le somme stanziate in bilancio sono ripartite dal CIPE tra le regioni e da queste tra le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere. Funzioni: costituiscono specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari. Funzioni-obiettivo: rappresentano l’entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le funzioni-obiettivo sono individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l’intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. Future: contratto a termine, con caratteristiche standard, attraverso il quale le parti stabiliscono che, ad una certa data, il venditore consegnerà una certa quantità di titoli o di altri beni, ricevendo dal compratore una somma stabilita al momento della conclusione del contratto. I futures sui titoli di Stato si negoziano sul M.I.F (vedi voce). Gestione di Tesoreria: è costituita dall’insieme delle operazioni riguardanti i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi tali voci). Gestioni fuori bilancio: riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso. La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 1977 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa. La legge n. 559 del 1993 ha disciplinato la loro soppressione, riconducendo alcune di esse in bilancio e adottando norme di controllo più incisive per quelle escluse dalla soppressione. (artt. 23 e 24). Esse hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte al controllo della competente Ragioneria Centrale e della Corte dei conti. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha facoltà di disporre accertamenti nel corso della gestione. Gettito tributario: complesso delle entrate tributarie accertate e/o incassate in un determinato periodo di tempo (in genere l'anno finanziario). Impegno: definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. E’ assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei Fondi speciali e di riserva). E’ la prima fase della procedura di esecuzione delle spese. (articolo 20, legge n. 468 del 1978). Incassi: rappresentano le somme di pertinenza del bilancio versate in Tesoreria dai vari agenti della riscossione (vedi Versamenti). Incassi del settore statale: rappresentano gli incassi risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce). Indebitamento o accreditamento netto: è il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni produttive e non). Esso, introdotto per il bilancio statale dalla legge n. 468 del 1978 (articolo 6), pone in evidenza il saldo positivo (accreditamento) o negativo (indebitamento) con cui concludono le operazioni di bilancio di natura economica. Tale saldo, infatti, è quello conclusivo del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche (vedi tale voce). Inflazione: termine con il quale si indica la variazione del livello dei prezzi. Di norma nei documenti di finanza pubblica ci si riferisce alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati. In qualche caso, invece, si fa riferimento al deflatore del P.I.L. (vedi voce). Investimenti: spese di intervento sull’economia rappresentate in bilancio dalle seguenti categorie di spese in conto capitale: beni ed opere immobiliari, beni mobili e macchine, trasferimenti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni produttive. In particolare: le prime due categorie concretano gli "investimenti diretti"; le altre tre quelli "indiretti"; nell'ambito di questi ultimi possono enuclearsi gli investimenti finanziari costituiti dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive. Legge di Bilancio: è la legge con la quale viene adottato il Bilancio di previsione dello Stato: essa fissa i limiti ed i contenuti della gestione finanziaria dello Stato e ne autorizza l’esecuzione. Legge finanziaria: è lo strumento con cui operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle Aziende autonome e su quelli degli Enti che si ricollegano alla finanza statale. Essa ha un contenuto ridimensionato al suo assetto "necessario" rappresentato dalla determinazione del ricorso al mercato e dei fondi speciali, nonché dalla rimodulazione delle spese pluriennali e dal rifinanziamento di leggi di spesa scadute. Unitamente alle statuizioni dei provvedimenti collegati (vedi voce), le sue determinazioni vengono recepite nel progetto di bilancio redatto a legislazione vigente attraverso apposita "nota di variazioni" allo stesso presentata dal Governo. (articolo 11, legge n. 468 del 1978). Liquidazione: determinazione della persona del creditore e dell'ammontare del debito. E’ la seconda fase della procedura di erogazione delle spese (articolo 277 del Regolamento di contabilità). Liquidità: requisito essenziale per il buon funzionamento del mercato secondario (vedi voce). Un titolo viene definito liquido quando è sempre possibile trovare un compratore se c’è chi lo vuole vendere e un venditore per chi lo vuole acquistare. Maggiori (o minori) entrate e spese: indicano l'incremento (o la riduzione) delle previsioni iscritte in bilancio in conseguenza di fattori intervenuti successivamente alle previsioni stesse, anche di carattere legislativo. Mandato o ordinativo di pagamento: è la forma normale di pagamento per le spese dello Stato. Si tratta di un ordine a pagare a favore di uno o più creditori emesso, talvolta con imputazione a più capitoli, da una Amministrazione centrale (articolo 408 del Regolamento di contabilità) o periferica (legge n. 908 del 1960) sulla Tesoreria centrale o sulle Sezioni di Tesoreria provinciali. I mandati possono essere "individuali" (a favore di un solo creditore o anche di più creditori ma per somma indivisa), "collettivi" (riferentisi a più somme da corrispondersi ripartitamente a creditori diversi), oppure "estinguibili mediante commutazione in quietanza di entrata o versamento in conto corrente di tesoreria". Massa acquisibile e spendibile: con riferimento rispettivamente all'entrata ed alla spesa, rappresenta la sommatoria tra la consistenza dei residui iniziali dell'esercizio e la previsione iniziale o aggiornata di competenza. Essa, riferita al capitolo, costituisce il limite massimo entro il quale può situarsi l’autorizzazione di pagamento o la previsione di incasso. Mercato finanziario: mercato sul quale vengono scambiati, e quindi resi disponibili, mezzi finanziari per prestiti a medio e lungo termine. Mercato monetario: mercato sul quale vengono scambiati mezzi finanziari a breve termine. Mercato primario: si definisce così il mercato al quale si propone per la prima volta un prodotto finanziario. Nel caso dei titoli di Stato coincide, per i titoli emessi all’interno, con i soggetti che possono intervenire in asta. Mercato secondario: è il mercato in cui si negoziano i titoli già in circolazione. Mezzi di copertura del fabbisogno: il fabbisogno da coprire o finanziare è quello "complessivo" (vedi tale voce). I mezzi di copertura possono essere reperiti, attraverso varie forme di indebitamento sul mercato interno o sul mercato internazionale (debiti esteri). Il ricorso al mercato interno si realizza attraverso: - l'indebitamento a medio-lungo termine o "patrimoniale" (vedi tale voce); - l'indebitamento a breve concretantesi in "debito fluttuante" (vedi tale voce); - la circolazione di monete e biglietti di Stato. La copertura "monetaria" del fabbisogno è misurata dalla dimensione delle due ultime voci, dai titoli a medio-lungo termine sottoscritti dalla Banca d'Italia e dai rapporti monetari con la Banca medesima. M.I.F. (Mercato Italiano dei Futures): mercato regolamentato sul quale si negoziano contratti future sui titoli di Stato (BTP a 5 e 10 anni). M.T.S. (Mercato secondario Telematico dei titoli di Stato): mercato regolamentato sul quale si negoziano all’ingrosso, attraverso un apposito circuito telematico, i titoli di Stato in circolazione. Nota preliminare: è il documento che illustra i principali elementi di carattere politico, programmatico e finanziario di ciascuno stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell’entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi all’introduzione di agevolazioni tributarie, la loro natura, i soggetti e le categorie dei beneficiari, e gli obiettivi perseguiti. Nelle note preliminari della spesa sono indicati: - i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale (qualora essa presenti tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria deliberato dal Parlamento); - gli obiettivi che si intende conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi; - le risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità in funzione degli obiettivi da raggiungere; - le eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell’esercizio; - gli indicatori di efficacia e di efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. La nota preliminare espone, altresì, in apposito allegato, le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Note di variazioni: costituiscono lo strumento con il quale si fanno recepire al progetto di bilancio - nelle more dell'esame parlamentare - le variazioni che il Governo intende apportare ad esso per tenere conto di nuovi o migliori elementi previsionali acquisiti oppure di provvedimenti legislativi intervenuti (articolo 137 del Regolamento di contabilità). Obiettivi (o Macroservizi): esprimono le missioni perseguite da ciascuna Amministrazione e realizzate nell’ambito di tutta la sua organizzazione. Ogni obiettivo è caratterizzato dall’avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all’esterno. Oneri comuni: è l’aggregato che ricomprende sia gli oneri generali a carico dello Stato, sia le spese che, pur riconducibili al funzionamento della struttura ammini-strativa, presentano caratteristiche di attribuzione indistinta. Oneri del debito pubblico: è l’aggregato che assomma gli oneri dell’indebitamento, specificamente quelli riferibili alla accensione e alla gestione dei prestiti. Operazioni complessive: riguardano le operazioni finali e quelle strumentali; rappresentano, quindi, il complesso delle operazioni iscritte in bilancio (vedi "operazioni finali" e "operazioni strumentali"). Operazioni di Tesoreria: sono le operazioni nelle quali si estrinseca la gestione di Tesoreria, vale a dire: - gli incassi ed i pagamenti di bilancio; - gli introiti e le erogazioni della gestione di Tesoreria, riguardanti cioè i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi "debiti di Tesoreria", "crediti di Tesoreria" e "gestione di Tesoreria"). Operazioni finali: sono quelle operazioni di bilancio "direttamente" volte al raggiungimento delle finalità dello Stato (vedi "entrate finali" e "spese finali"). Operazioni finanziarie: sono quelle operazioni finali attraverso cui si estrinseca l'attività di intermediazione finanziaria che lo Stato compie attraverso il bilancio. Nel bilancio dello Stato esse sono costituite: per le entrate, dalle riscossioni di crediti; per le spese, dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive e non produttive. Depurando le operazioni finali dalle operazioni finanziarie si ottengono le cosiddette "operazioni economiche" del bilancio. Operazioni strumentali: sono operazioni di bilancio che si effettuano per colmare l’eventuale squilibrio presentato dalle operazioni finali; esse, rispetto a queste ultime, hanno quindi carattere strumentale. Sono costituite: per l'entrata, dall'accensione di prestiti a medio-lungo termine (titolo IV); per la spesa, dalle quote necessarie per l’ammortamento dei prestiti accesi (titolo III - rimborso di prestiti). Ordinazione: emissione del titolo di pagamento a favore del creditore. Costituisce la terza fase della procedura di esecuzione delle spese. Ordine di accreditamento: apertura di credito sulla sezione di tesoreria provinciale a favore di un funzionario all'uopo delegato che può disporne con buoni a proprio favore o con ordinativi a favore dei creditori. Pagamento: erogazione di denaro da parte della Tesoreria che determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria dello Stato. Costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione delle spese. Esso può realizzarsi mediante: - mandato diretto; - ordine di accreditamento; - ruolo di spesa fissa; - mandati speciali. Perenzione amministrativa: eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi (decorsi due esercizi da quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento per le spese correnti in generale, tre per quelle specifiche all'acquisto di beni e servizi e cinque esercizi per le spese in conto capitale). Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non comporta la decadenza del diritto del creditore: pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal creditore, devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate (articolo 36, legge di Contabilità Generale dello Stato). Piano dei conti: costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) e secondo la destinazione (lo scopo o/e la funzione svolta). Previsioni assestate: sono le previsioni risultanti dal provvedimento legislativo di assestamento del bilancio (vedi tale voce) (articolo 17, legge n. 468 del 1978). Previsioni definitive: previsioni stabilite dalla legge di bilancio modificate dalle variazioni, legislative e/o amministrative, intervenute nel corso dell'anno finanziario. Esse risultano dal Rendiconto generale dello Stato (Parte I - Conto del bilancio), che le illustra con riferimento alle previsioni della legge di bilancio. Previsioni iniziali: previsioni risultanti dalla legge di bilancio. Procedura di controllo dei disavanzi eccessivi: procedura attraverso la quale la Commissione Europea verifica il rispetto dei parametri di convergenza stabiliti nel Trattato di Maastricht, con particolare riguardo ai risultati di finanza pubblica. Si concretizza nella trasmissione semestrale di una serie di dati di finanza pubblica e di economia reale, sia di consuntivo che programmatici, che deve avvenire entro il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno secondo precise modalità indicate nel Regolamento comunitario n. 3605/93. Prodotto interno lordo (P.I.L.): corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata delle imposte indirette sulle importazioni. Sotto altro profilo, il P.I.L. è pari alla somma dei valori aggiunti dei settori pubblico e privato, diminuita dei servizi imputati del credito e aumentata delle imposte indirette sulle importazioni. Si parla di P.I.L. ai prezzi di mercato quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti, mentre ci si riferisce al P.I.L. a prezzi costanti quando si vuole enuclearne la crescita reale, al fine di disporre di un indicatore dell’andamento della economia depurato dall’inflazione (vedi voce). Progetto di Bilancio: è il complesso delle previsioni annuali di entrata e di spesa redatte dalle Amministrazioni in termini di competenza e di cassa in base alla legislazione vigente. Provvedimenti collegati: disposizioni legislative che accompagnano la legge finanziaria la quale non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi. I citati provvedimenti permettono di realizzare una completa manovra finanziaria per il conseguimento degli obiettivi politici di Governo. Provvedimenti legislativi di variazione al bilancio: modifiche alla legge di bilancio presentate dal Governo al Parlamento, nella forma di un apposito disegno di legge. Tali modifiche possono riguardare: - l’assestamento, ed in tal caso il Governo ha l'obbligo di presentarle entro il 30 giugno; - ulteriori necessità, che il Governo può rappresentare entro il 31 ottobre. Quadro generale riassuntivo: è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e rappresenta la sintesi espositiva, redatta in termini di competenza e di cassa, degli aggregati di entrata e di spesa del bilancio annuale e dei relativi risultati differenziali (risparmio pubblico; indebitamento netto; saldo netto da finanziare; ricorso al mercato) (articoli 2 e 6 della legge n. 468 del 1978). Quadro macroeconomico: insieme di ipotesi coerenti sulla evoluzione dei principali aggregati di contabilità nazionale in relazione alle quali sono anche formulate le previsioni di bilancio. Regolazioni contabili: definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato ed altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci. Regolazioni debitorie pregresse: riguardano debiti insorti, e che occorre regolare, per forniture di beni e servizi avvenute in anni precedenti ed all'epoca non registrate in bilancio. I relativi oneri, da iscrivere nel bilancio dell’esercizio in cui si effettua la regolazione, incidono sul fabbisogno dello stesso esercizio relativo al settore statale (o al settore pubblico allargato) solo nella misura in cui la regolazione avviene per contanti nei confronti di creditori esterni al settore (vedi fabbisogno complessivo). Regole di copertura: sono le modalità che debbono essere rispettate in occasione dell’emanazione di leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 81 della Costituzione. Gli strumenti di copertura previsti dall’articolo 11ter della legge n. 468 del 1978 sono: a) l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali; b) la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa; c) le variazioni che comportino nuove o maggiori entrate. Relazione di cassa: è presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Parlamento entro febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. Essa concerne la stima del fabbisogno annuo del settore statale e del settore pubblico allargato, cui si perviene attraverso appositi conti consolidati, nonché i risultati delle gestioni di cassa, per il periodo di riferimento, sia dei singoli enti costituenti i settori sia delle operazioni consolidate dei settori stessi (articolo 30, legge n. 468 del 1978). (VEDI "Conti della finanza pubblica"). Relazione generale sulla situazione economica del Paese: è presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce. Dà conto, per il periodo di riferimento, dei risultati conseguiti dal sistema economico nelle sue principali componenti, di quelli della Finanza pubblica (in larga misura coincidente con la Relazione di cassa di febbraio) e, infine, di quelli del settore del lavoro. Relazione illustrativa costi-risultati: è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). Relazione previsionale e programmatica: è presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Parlamento entro il mese di settembre di ogni anno unitamente al disegno di legge di bilancio, annuale e pluriennale, e a quello di legge finanziaria. Essa si articola in due sezioni: - nella prima vengono esposti il quadro economico generale e gli indirizzi della politica economica nazionale, nonché esplicitate le coerenze e compatibilità di obiettivi, risorse, ed impegni finanziari previsti nel bilancio pluriennale dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato; - nella seconda si illustra il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato e le variazioni delle nuove previsioni rispetto a quelle assestate dell'anno precedente (articolo 15, legge n. 468 del 1978). Rendiconto generale dello Stato: riassume e dimostra i risultati: - della complessiva gestione svolta nell'anno finanziario, con distinto e simultaneo riferimento alle gestioni di competenza, di cassa e dei residui; - delle variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato per effetto della gestione del bilancio o anche per altre cause. Esso, conseguentemente, si articola in due parti: - Parte I: Conto del bilancio; - Parte II: Conto generale del patrimonio. Esso, con allegata la relazione della Corte dei conti, viene trasmesso dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Parlamento con apposito disegno di legge entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce. Residui attivi: entrate accertate ma non incassate: costituiscono un credito dello Stato (vedi accertamenti e incassi). Residui di nuova formazione: sono quei residui, attivi o passivi, che vengono accertati nel Rendiconto dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento o l'impegno. Residui di stanziamento: riguardano stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui. Non costituiscono debiti per lo Stato. Residui passivi: spese impegnate ma non ancora pagate: costituiscono un debito dello Stato. Retrocessioni di interessi: sono restituzioni di interessi al bilancio dello Stato effettuate dalla Banca d'Italia relativamente alla quota degli stessi, maturati sui titoli di Stato in portafoglio, eccedente il tasso di remunerazione della riserva obbligatoria. Reversale di incasso: ordine dato al Tesoriere di introitare una determinata somma. Riapertura: termine con il quale si designa l’offerta di una nuova tranche di un medesimo titolo. Si adotta il sistema di riproporre un titolo avente le stesse caratteristiche finanziarie (tipo di cedola, tasso, scadenza) attraverso più riaperture, al fine di raggiungere, per ogni emissione, un circolante sufficientemente elevato da garantirne la liquidità sul mercato secondario (vedi voce). Riassegnazioni: provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio - attuati in forza di speciali disposizioni legislative - con i quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce a taluni capitoli di spesa somme in precedenza affluite in entrata. Se l’afflusso in entrata è successivo al 31 ottobre, la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa avviene nel bilancio dell'anno successivo (articoli 5 e 17 della legge n. 468 del 1978). Riassunti: sono prospetti, posti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, nei quali le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l’analisi economica e funzionale. Ricorso al mercato: è il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese complessive (articolo 6, legge n. 468 del 1978). Esso esprime l'entità dell'indebitamento a medio e a lungo termine potenzialmente effettuabile nell'anno di riferimento ed è determinato in sede previsionale dalla legge finanziaria, la quale precisa che esso concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale (articolo 11, legge n. 468 del 1978) (vedi "Accensione di prestiti"). Rientro depositi bancari: riconduzione nella Tesoreria dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario da enti pubblici o comunque collegati alla finanza statale (articolo 40 della legge n. 119 del 1981 e decreto-legge n. 153 del 1984). Rimborso del debito pubblico: è l’aggregato delle spese per l’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato. Viene presentato alla approvazione parlamentare suddiviso in unità previsionali di base che comprendono spese aventi medesime finalità. Rimborso di prestiti: macro-aggregato che espone la quota parte del debito pubblico che viene rimborsata. Riscossione: procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti accertati. E’ la seconda fase della procedura di acquisizione delle entrate. Risparmio pubblico: è il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (articolo 6 della legge n. 468 del 1978). Con riferimento al bilancio pluriennale, esso costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese correnti e per il rimborso di prestiti (vedi "bilancio pluriennale"). Esso può essere: - positivo (entrate maggiori delle spese) ed allora misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale; - negativo (entrate minori delle spese) ed in tale caso identifica la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all'indebitamento. Riferito ai conti consolidati della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato esso misura quando è positivo (avanzo corrente) la quota di risparmio generata, quando è negativo (disavanzo corrente) la quota di risparmio assorbita dai settori intestatari dei conti. Risultati differenziali: il bilancio dello Stato ne evidenzia nel quadro generale riassuntivo quattro: il risparmio pubblico, il saldo netto da finanziare (o da impiegare), l’indebitamento o l’accreditamento netto ed il ricorso al mercato (vedi tali voci). Ruolo di spese fisse: mezzo di pagamento delle spese fisse - quali stipendi, pensioni, fitti, ecc. - ed in genere di quelle di importo e scadenze predeterminati. Saldo della Tesoreria: è l'avanzo o il disavanzo della gestione di Tesoreria derivante dalla somma delle operazioni gestionali della Cassa DD.PP., delle Aziende autonome dello Stato e delle altre operazioni di Tesoreria. Saldo netto da finanziare o da impiegare: è il risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Con riferimento al bilancio pluriennale costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese di conto capitale (vedi "bilancio pluriennale"). Servizi: individuano l’insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Servizio del portafoglio: fa parte delle operazioni che costituiscono i "crediti di Tesoreria" e, più specificamente, riguarda i pagamenti delle Amministrazioni statali all'estero, anche per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, e la compravendita per conto delle stesse, e di enti morali, di titoli del debito pubblico. Settore pubblico: aggregato costituito dal settore statale, dalle Regioni, Comuni, Province e relative aziende di servizi, dagli enti pubblici non economici, dalle Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere e dagli enti portuali (articoli 25 e 30 della legge n. 468 del 1978) (vedi "Settore statale"). Settore statale: aggregato costituito dal bilancio dello Stato e dalla gestione di Tesoreria, quest'ultima ricomprendente le operazioni dei bilanci delle Aziende autonome, della Cassa Depositi e Prestiti nonché altre operazioni di Tesoreria. Situazione del debito pubblico: illustrazione trimestrale dello indebitamento statale realizzata in allegato al conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce). Situazione della Banca d’Italia: situazione patrimoniale mensile dell’Istituto di emissione allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce). Situazione del Tesoro: è determinata mensilmente dall'importo complessivo delle attività (fondo di cassa più crediti di Tesoreria) e delle passività (debiti di Tesoreria) (vedi tali voci). Situazione di bilancio: illustrazione mensile delle modificazioni intervenute, per atti legislativi e/o amministrativi, a carico delle previsioni autorizzate con la legge di bilancio. Essa è allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce). Slittamenti: quote di fondi speciali, o di capitoli specifici di spesa, non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario: costituiscono una forma particolare di economia "provvisoria" di spesa in quanto possono essere riutilizzate anche nell'anno successivo, a condizione che entro tale anno entri in vigore il relativo provvedimento legislativo di spesa, alla cui copertura esse sono destinate (articolo 11 bis, legge n. 468 del 1978). Sospeso di Tesoreria: pagamento del Bilancio, o di altro soggetto, eseguito dalla Tesoreria ed in attesa di ricevere imputazione contabile in bilancio. Sovvenzioni del Tesoro all’Ente Poste: fanno parte delle operazioni che costituiscono i "crediti di Tesoreria" e, più particolarmente, riguardano le somministrazioni di fondi effettuate dalla Tesoreria a favore dell'Ente Poste per l'esecuzione: - dei pagamenti, a carico del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome, da effettuassi fuori dei capoluoghi di provincia; - dei pagamenti delle pensioni INPS; - dei pagamenti riguardanti il servizio vaglia, i risparmi ed i conti correnti postali. (Gli introiti di queste ultime operazioni, affluendo su appositi conti correnti di Tesoreria, costituiscono "debiti di Tesoreria") (vedi "debiti di Tesoreria" e "crediti di Tesoreria"). Spesa storica incrementale (criterio della): tale criterio, espressamente abbandonato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull’assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l’anno precedente, adeguandole, del caso, almeno al tasso di inflazione programmato. Secondo tale criterio si prescindeva da ogni valutazione sui programmi di spesa e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione di tutte le spese in termini di costi e di benefici. Spese complessive: rappresentano la sommatoria delle spese finali e di quelle per il rimborso di prestiti (vedi tali voci). Spese correnti: sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi. Sono suddivise in unità previsionali di base relative alle spese di funzionamento, a quelle per interventi e a quelle per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi. Spese differite: oneri a carattere pluriennale che, nella forma di spese in annualità e a pagamento differito, comportano l’iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno; l’iscrizione in bilancio di ogni limite si estende ad un numero di esercizi pari alle annualità da pagare. Tale iscrizione non presenta alcun collegamento temporale con la effettiva realizzazione delle opere che vengono finanziate, in tutto (capitale più interessi) o in parte (solo concorso negli interessi), con questa tecnica di bilancio. Spese di funzionamento: tale aggregato, oggetto di approvazione parlamentare, ricomprende gli oneri necessari al mantenimento della struttura del centro di responsabilità amministrativa. Le componenti delle spese di funzionamento sono esposte, di norma, ai soli fini conoscitivi - come le spese di personale e quelle per acquisto di beni e servizi - salvi i casi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne rendano necessaria l’articolazione in ulteriori unità previsionali di base. Spese d'ordine: oneri connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate (vedi "elenchi" e "fondi di riserva"). Spese finali: sono date dalla sommatoria dei primi due titoli del bilancio di spesa (spese correnti e spese in conto capitale). Rappresentano le somme necessarie alla amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Si definiscono, per contro, "strumentali" le operazioni di spesa per il rimborso di prestiti (titolo III) (vedi "saldo netto da finanziare"). Spese impreviste: oneri di carattere imprevedibile cui occorre necessariamente e tempesti-vamente provvedere e che non impegnano il bilancio in futuro con carattere di continuità, ed ai quali si provvede mediante prelievi da apposito fondo di riserva (vedi "elenchi" e "fondi di riserva"). Spese in conto capitale: individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale nazionale. Sono esposte in bilancio in unità previsionali di base che comprendono partite attinenti gli investimenti diretti e indiretti, le partecipazioni azionarie, i conferimenti nonché le operazioni per concessione di crediti. Spese obbligatorie: oneri di natura inderogabile e indifferibile iscritti su capitoli specificamente, nonché tassativamente, individuati per ciascun Ministero nell'apposito "elenco" (n. 1) allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio vengono fronteggiate con lo specifico fondo di riserva (vedi "elenchi" e "fondi di riserva"). Spese per interventi: è l’aggregato di spese correnti destinate all’esterno dell’Amministrazione. Questo è articolato in unità previsionali di base, secondo le rispettive finalità delle spese, sottoposte ad approvazione parlamentare. Spese per investimenti: è l’aggregato che espone gli investimenti dello Stato. E’ ricompreso nelle spese in conto capitale e ne rappresenta la quasi totalità. Viene presentato all’approvazione parlamentare secondo le unità previsionali di base che lo compongono. Ai fini conoscitivi le unità esplicitano le partite relative agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti. Spese ripartite: oneri a carattere pluriennale la cui iscrizione in bilancio è collegata temporalmente alla realizzazione delle opere finanziate. Spread: differenziale tra due tassi di interesse, che può essere o riscontrato sul mercato, come lo spread tra titoli omologhi emessi da Paesi differenti (spread B.T.P. a 10 anni-Bund tedesco decennale), o applicato ad un tasso di riferimento per fissare il valore della cedola nei titoli a tasso variabile (ad esempio, i C.C.T. più recenti hanno una cedola che si determina sul tasso dei B.O.T. a sei mesi più uno spread dello 0,15%). Stanziamento di competenza (o di cassa): somma iscritta in bilancio relativa a entrate o spese. Rappresenta, con riferimento all’esercizio, rispettivamente, l’ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi) realizzabili ed il limite massimo degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili. Stime di cassa del bilancio: rappresentano l'andamento probabile, in termini di effettivi incassi e pagamenti annuali, delle autorizzazioni di cassa iscritte in bilancio. Esse vengono utilizzate ai fini della elaborazione delle Relazioni di cassa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla stima del fabbisogno di cassa del settore statale e pubblico allargato (vedi "Relazione di cassa"). Swap: contratto con il quale si concorda uno scambio di flussi finanziari secondo determinate modalità. Può riguardare i tassi di interesse (ad esempio, scambio di un tasso fisso con uno variabile) o le valute (scambio di pagamenti in valute differenti) ed è utilizzato per ottimizzare le condizioni di finanziamento ottenibili da un emittente anche su mercati dove non gode di posizioni particolarmente vantaggiose. Titoli di bilancio: rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. Le entrate si articolano in quattro titoli: - tributarie; - extratributarie; - alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; - accensione di prestiti. Le spese in tre titoli: - correnti (o di funzionamento, per interventi e per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi); - in conto capitale (o di investimento); - rimborso di prestiti. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi: è l’aggregato delle spese per pensioni provvisorie (ancora direttamente a carico del bilancio dello Stato) e per alcuni oneri connessi all’interruzione del rapporto di impiego, quali le indennità di licenziamento o in luogo di pensione, oppure le quote da erogare a fondi previdenziali integrativi. Trattato di Maastricht: trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992, contenente disposizioni che modificano il Trattato di Roma istitutivo della C.E.E. ed i Trattati istitutivi della C.E.C.A. e dell’Euratom, nonché disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. La parte III del Trattato sulla U.E. riguarda l’Unione Economica e Monetaria (U.E.M.). Il Trattato individua i principali obiettivi economici e monetari da perseguire per la progressiva realizzazione dell’Unione Europea. Alcuni di questi riguardano la situazione della finanza pubblica. Vi sono considerati negativamente tutti quei comportamenti che, favorendo agevolazioni al settore pubblico e ponendosi al di fuori di una corretta logica di mercato, possono indurre i governi a trascurare i principi di una corretta gestione finanziaria e mettere a rischio, attraverso disavanzi pubblici eccessivi, il controllo dell’inflazione ed il contenimento del debito pubblico. Unità previsionale di base: è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E’ riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero. Vaglia del Tesoro: sono titoli contabili con i quali viene pagata da una Tesoreria la somma che è stata versata in un'altra da un'Amministrazione pubblica. Tali titoli fanno parte dei "debiti di Tesoreria". Versamento o incasso: introito in Tesoreria dei crediti accertati e riscossi. E’ l'ultima fase della procedura di acquisizione delle entrate.
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